Il bullismo non è reato, le condotte dei bulli invece si.
Contrariamente a quanti molti credono non esiste un vero e proprio reato autonomo di bullismo né di cyberbullismo.
Sebbene esista una legge ad hoc sul cyberbullismo, la l. n. 71 del 2017, questa non prevede alcuna innovativa fattispecie incriminatrice, ma si limita a prevedere procedure di carattere preventivo finalizzate ad arginare del fenomeno sul nascere e non a punirlo.
La mancanza di un reato ad hoc, cionondimeno, non comporta che le condotte realizzate dai bulli debbano rimanere impunite. Tantissimi dei comportamenti che sono poi ricondotti al fenomeno sociale del bullismo sono, infatti, sanzionabili penalmente.
Tra i reati che di solito sono commessi dai bulli ci sono la minaccia, la violenza privata, le percosse, la diffamazione, le lesioni e, nei casi in cui gli atti di bullismo si ripetono nel tempo e provocano particolari conseguenze, anche gli atti persecutori (lo stalking).
Facciamo degli esempi: un bullo che pubblica online le fotografie della vittima corredate da frasi offensive commette il reato di diffamazione aggravata; colui che invece aggredisce fisicamente la sua vittima commette, a seconda della gravità delle conseguenze dell’aggressione, il reato di percosse o quello di lesioni.
Nei casi più gravi, in cui le molestie e le minacce in danno di un soggetto si verificano più volte e provocano effetti tangibili sulla vita della persona perseguitata (che potrebbe cambiare le sue abitudini di vita in conseguenza degli episodi di bullismo o potrebbe essere affetta da un grave e perdurante stato di ansia e turbamento) si ritiene integrato il reato di stalking. Qualora le condotte persecutorie siano attuate tramite internet, lo stalking è aggravato.
Se tu o una persona cara siete vittime di bullismo e volete tutelarvi, potete prenotare un’ora di consulenza in videochiamata con uno dei nostri esperti. Provvederemo ad aiutarvi ad individuare il modo migliore per agire e far tutelare i vostri diritti.